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I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese, società di capitali, microimprese, società di persone e ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato nonché cooperative sociali, associazioni, fondazioni e onlus.
Per tutti i soggetti sopracitati l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente incassato dei richiamati benefici supera, nel corso del periodo considerato, il valore di 10.000 euro, comprensivo di tutte le erogazioni complessivamente ricevute in un anno e non il singolo beneficio
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